PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Assunzione di personale per il contrasto all'evasione fiscale e contributiva).

      1. Al fine di consentire agli enti pubblici preposti ai servizi di vigilanza e ispezione in materia di evasione fiscale e contributiva di fronteggiare le molteplici situazioni irregolari riscontrate nei versamenti dovuti ai sensi di legge da parte delle aziende, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di personale ispettivo, fino a un massimo di 10.000 unità, da assegnare, a decorrere dall'anno 2007, agli enti di previdenza e assistenza sociale nonché ai Ministeri dell'economia e delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale.
      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono definiti le qualifiche e i requisiti professionali specialistici del personale da reclutare ai sensi del comma 1.
      3. A decorrere dall'anno 2007, in deroga alle disposizioni che prevedono divieti di assunzione, si procede all'assunzione a tempo indeterminato di 5.000 unità di personale destinate al servizio ispettivo delle direzioni regionali e provinciali del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 5.000 unità di personale destinate all'attività degli enti di previdenza e assistenza sociale, secondo le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 febbraio 1997, n. 449, e successive modificazioni.
      4. A decorrere dall'anno 2007, in deroga alle disposizioni che prevedono divieti di assunzione, si procede all'assunzione a

 

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tempo indeterminato di 1.000 unità di personale destinate al servizio ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 febbraio 1997, n. 449, e successive modificazioni.

Art. 2.
(Copertura finanziaria e clausola di salvaguardia).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, l'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, comunicandone i risultati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora dall'attuazione dell'articolo 1 derivino oneri superiori alle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 del presente articolo, si provvede a rimodulare le aliquote dell'imposta di successione di cui al medesimo comma 1 del presente articolo nella misura necessaria a fare fronte ai maggiori oneri, tenendo conto della situazione dei diversi settori produttivi.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.